La bonifica è un'attività pubblica che ha per fine la conservazione e la difesa del suolo, l'utilizzazione e tutela delle risorse idriche e la tutela ambientale.
I Consorzi di Bonifica sono una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli assetti ambientali ad essi connessi" (Corte Costituzionale n° 66/1992).
Il Consorzio di bonifica è un Ente Pubblico Economico di natura privatistica, amministrato dai propri consorziati, che coordina interventi pubblici ed attività privata nei settori della difesa idraulica, dell'irrigazione e della tutela dell'ambiente.
I consorziati, cioè i proprietari degli immobili che beneficiano dell'attività di bonifica, contribuiscono ogni anno alle spese di manutenzione e di gestione delle opere pubbliche di bonifica (canali, impianti di pompaggio,..) in base ad un piano di classifica approvato dalla Regione.
Ogni 5 anni i consorziati eleggono i componenti del Consiglio dei Delegati che, a loro volta, eleggono il Presidente e la Deputazione.
Il Consorzio di Bonifica:
- partecipa all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici e dei piani e programmi di difesa del suolo e dell'ambiente;
- esegue, con finanziamento della Regione o dello Stato, le opere di bonifica per la sicurezza idraulica, le opere irrigue e quelle di salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua;
- provvede alla manutenzione e all'esercizio di tutte le opere facenti parte integrante della rete di bonifica e di irrigazione (pulizia dei canali di irrigazione, funzionamento degli impianti di pompaggio, periodico riescavo del fondo dei canali della rete di colo, monitoraggio della rete scolante);
- interviene nell'esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie ma di competenza dei privati, in nome e per loro conto;
- assiste i consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende, nella progettazione ed esecuzione di opere di miglioramento fondiario nelle iniziative inerenti lo scolo delle acque.
Alcune specificità dei Consorzi di Bonifica sono purtroppo sconosciute alla stragrande maggioranza dei cittadini e degli stessi consorziati: sono scarse le informazioni sulla loro natura, nonché sui compiti che sono loro affidati e, soprattutto, sull'attività che sono chiamati a svolgere.
Per capire meglio i compiti e le funzioni del Consorzio di Bonifica, giova ricorrere alla sentenza della Corte Costituzionale n° 66 del 1992, la quale recita testualmente: "La bonifica è un'attività pubblica che ha per fine la conservazione e la difesa del suolo, l'utilizzazione e tutela delle risorse idriche e la tutela ambientale. I Consorzi di Bonifica sono una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli assetti ambientali ad essi connessi".
Le competenze in tema di bonifica, prima di competenza statale, sono diventate di attribuzione regionale con un primo parziale decentramento attuato nel 1972 ad opera del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, concernente la materia dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne, che trasferì alle regioni a statuto ordinario le funzioni riguardanti la bonifica integrale e montana, comprese quelle già esercitate dallo Stato nei confronti dei Consorzi; la classificazione e declassificazione dei comprensori di seconda categoria, l'approvazione e l'attuazione dei piani generali di bonifica, le opere di bonifica, con esclusivo riferimento all'ambito del territorio regionale. Lo Stato si riservò, oltre la classificazione e declassificazione dei comprensori di prima categoria, tutte le funzioni di rilievo ultraregionali - riguardanti cioè opere, classificazione, comprensori, piani, consorzi a dimensione interregionale - che furono ritenute d'interesse nazionale.
Successivamente il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 attuò un consistente trasferimento di competenze dallo Stato e dai molteplici enti pubblici operanti nei vari settori e a vario livello, alle Regioni e agli enti locali, stabilendo una ricomposizione-trasformazione decentrata di funzioni pubbliche.
Per l'adempimento dei compiti di salvaguardia sulle acque di superficie, i Consorzi si affidano ad una fitta rete di canali, i quali possono confluire direttamente nei fiumi, ove scaricano la loro portata, oppure presso gli impianti idrovori consorziali, ove le acque vengono sollevate e pompate per mantenere in asciutta il bacino servito. Occorre chiarire che la manutenzione ai corsi d'acqua presenti sul territorio (nazionale) è distribuita, per norma:
- alla Regione e alle Provincie per i fiumi;
- alla Regione per le opere ed i manufatti connessi alla navigazione interna;
- al Consorzio, per i canali di bonifica;
- ai proprietari, per i fossi privati.
L'attività dei Consorzi consiste soprattutto, nella realizzazione delle opere pubbliche di bonifica (canali, impianti idrovori, manufatti, apparecchiature, telecontrollo, ecc.) attraverso lo strumento amministrativo della concessione/delega da parte dello Stato e della Regione e nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di bonifica e degli innumerevoli manufatti di regolazione e manovra, attraverso:
- il taglio delle erbe;
- il riescavo dei canali quando si intasano;
- la ripresa delle frane che si verificano negli stessi;
- la manutenzione e l'esercizio delle apparecchiature di manovra e di regolazione dei livelli idrici;
- nella conservazione, esercizio ed aggiornamento degli impianti di pompaggio consorziali e dei manufatti accessori;
- nel soddisfacimento del servizio irriguo in agricoltura;
- nel servizio di guardiania, di vigilanza e di regolamentazione delle richieste dei privati per l'esecuzione di opere che riguardano le reti idrauliche di bonifica.
E' bene ricordare che il comprensorio è il territorio su cui il Consorzio esercita la propria competenza: esso è circoscritto da un perimetro che è approvato dalla Regione con propria legge.
Il sistema di opere di regimazione idraulica e specificatamente di scolo diventa centrale per la difesa dalle inondazioni non solo dei terreni agricoli ma di tutto il territorio a qualunque uso adibito; costituisce spesso lo strumento per il trasporto di grandi quantità di acque reflue dei centri urbani e degli stabilimenti industriali.
L'originario principale scopo agricolo della bonifica rimane, ma ha perso la sua puntuale identità per acquisirne una di più ampio respiro e di interesse generale. La bonifica è venuta cioè assumendo imprescindibili compiti di difesa complessiva del suolo e delle sue risorse per fini d'interesse pubblico sempre meno settoriali.
Le funzioni in materia di bonifica s'inseriscono in un contesto di competenze trasferite riguardanti la difesa, l'assetto e l'utilizzazione del suolo, la tutela dell'ambiente, la protezione della natura, la difesa, la tutela e l'uso delle risorse idriche in ordine a cui le regioni a statuto ordinario vennero ad assumere un ruolo centrale: quello cioè di enti di governo preposti alla gestione sistematica e programmata del territorio e delle sue risorse.
L'attività amministrativa dei Consorzi, quella di esecuzione di opere e d'interventi, ha inoltre dovuto confrontarsi con la recente legislazione generale di riforma in tema di procedimento amministrativo, di accesso agli atti, di appalti. Oltre all'attività di manutenzione sopra descritta, i Consorzi sono chiamati ad occuparsi della progettazione e della realizzazione delle opere pubbliche di bonifica di rilevante importanza, necessarie per stare al passo con i tempi e con le situazioni di un territorio che cambia in continuazione.
Per far ciò è necessario richiedere allo Stato ed alle Regioni i relativi finanziamenti. I Consorzi assumono così la veste di soggetti attuatori di opere pubbliche e come tali risultano essere vincolati alla normativa sui pubblici appalti. Operativamente, i Consorzi, quando individuano la necessità di realizzare nuove opere nel comprensorio, predispongono i progetti e li sottopongono alle Amministrazioni Centrale e/o Regionali (a seconda della competenza) per l'approvazione e per l'assegnazione delle risorse.
Gli organi dei Consorzi sono:
- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio dei Delegati;
- la Deputazione Amministrativa
I membri dell'organo assembleare sono eletti tra i proprietari dei terreni che rientrano nel comprensorio del Consorzio, dai Comuni, dalle Province e dalla Regione. I Consorzi di Bonifica sono dotati di un proprio Statuto che viene approvato dalla Regione e detta la disciplina delle funzioni e delle competenze, proprie e delegate, individuate sia dalla normativa nazionale che da quella regionale. Lo strumento statutario disciplina l'organizzazione del Consorzio, l'organizzazione degli uffici e l'esercizio del potere regolamentare.
Il regime dei contributi consortili è indicato all’art. 23 della Legge Regionale n. 11/2003. Essi costituiscono la principale fonte di entrata su cui si basa l'autogoverno del Consorzio.
Secondo un costante orientamento, i Consorzi di Bonifica, i cui componenti sono sia soggetti privati che Comuni, sono considerati quali enti pubblici economici: seppur dotati di una diversa configurazione degli altri enti locali, la loro natura pubblica non può essere messa in discussione e pertanto sono da considerare enti pubblici alla stessa stregua di unioni di Comuni e Comuni.